Lo statuto

Art. 1 – Costituzione denominazione sede e durata
È costituita l’Associazione denominata ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA – SEDE DI TRIESTE” con sede in Trieste e giurisdizione per la Provincia di Trieste.
L’associazione ha durata illimitata.
L’associazione esercita la sua attività principalmente nella Provincia di Trieste.

Art. 2 – Scopo ed oggetto
1. L’associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale e svolge attività di promozione ed utilità sociale a beneficio dei propri associati e dei terzi. Essa in particolare si propone, in condivisione di intenti con l’Associazione Mozart Italia ed in ottemperanza alla disciplina degli enti associativi non riconosciuti:
  a) di divulgare, sia a Trieste che nel territorio nazionale ed internazionale, la conoscenza dell’opera di Mozart;
  b) di creare a Trieste un punto di riferimento e di incontro degli associati, degli appassionati e di chiunque voglia approfondire la conoscenza di Mozart e della sua opera;
  c) di raccogliere ogni documento attinente alla presenza di Mozart in Italia;
  d) di svolgere attività di ricerca, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, istituti, università, singoli studiosi;
  e) di promuovere, anche in collaborazione con altre strutture e avvalendosi di consulenze esterne, studi, convegni, seminari, incontri e ogni altra iniziativa scientifica e culturale, idonea a realizzare le finalità statutarie.
  f) di promuovere iniziative atte a formare, attraverso incontri, scambi, studi e ricerche sull’opera del musicista austriaco, una coscienza europea;
  g) di promuovere attività editoriali e pubblicazioni, anche in forma periodica, atte a diffondere tra gli associati i risultati delle proprie ricerche, le registrazioni, gli atti di convegni e seminari da esso organizzati, ed ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività;
  h) di organizzare il corpo documentario in strutture di biblioteca e archivio da rendere accessibili al pubblico, secondo modalità di fissare in apposito regolamento;
  i) di istituire borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri, con particolare attenzione ai musicisti umbri, nelle discipline musicali atte a valorizzare o comunque attinenti alla figura di Wolfgang Amadeus Mozart;
  l) di creare occasioni di scambi culturali con le altre sedi dell’Associazione Mozart Italia e con le varie sedi e circoli mozartiani nel mondo collegate con la medesima Associazione Mozart Italia;
  m) di creare occasioni di incontro, crescita formativa e svago, organizzando scambi culturali, viaggi e trasferte nei luoghi mozartiani e nelle sedi ove si tengano manifestazioni celebrative e musicali mozartiane, ovvero ospitando musicisti e compositori;
  n) di unire in ideale vincolo universale tutti i cultori della figura e dell’opera di Mozart;
  o) di organizzare corsi di preparazione musicale e/o perfezionamento per specifici strumenti musicali, e/o aggiornamento musicale per personale docente e non docente nonché concorsi musicali;
  p) di organizzare eventi, rassegne, concerti, rappresentazioni teatrali e spettacoli coreutici, volti alla diffusione nel pubblico della conoscenza dell’opera di Mozart e della musica classica in particolare;
  q) di svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie.
2. Per raggiungere lo scopo l’Associazione svolgerà opera di sensibilizzazione nei confronti di enti e privati e potrà promuovere e organizzare seminari, laboratori, ricerche storiche, pubblicazioni ed ogni manifestazione ed attività promozionale in genere. Essa collaborerà con privati cittadini, Associazioni, Enti Pubblici e Privati operanti nella Venezia Giulia ed in territorio nazionale ed extranazionale.
3. In relazione all’oggetto l’Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni connessa attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
4. Viene inoltre espressamente stabilito che:
    * è espressamente vietato all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione;
    * l’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione d’attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
    * l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa ad altre Associazioni con scopi analoghi o con fini di pubblica utilità;
    * l’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale.

Art. 3 – Soci
1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti coloro che ne accettano lo statuto, condividendone gli scopi ed impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo al raggiungimento degli stessi.
3. La qualifica di socio può essere assunta anche da Enti o associazioni che si impegnino a perseguire gli scopi statutari.
4. L’adesione all’Associazione comporta, in ogni caso, il rispetto delle decisioni degli Organi dell’Associazione assunte per il perseguimento degli scopi indicati all’art.2.
5. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
a. soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, la loro qualità di soci è permanente, non è pertanto soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
b. soci benemeriti: coloro che facciano all’Associazione un lascito, e/o una consistente donazione oppure una oblazione non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00), contribuenti così all’incremento e allo sviluppo delle attività dell’Associazione.
c. soci onorari: coloro che sono nominati dall’Assemblea su proposta del Presidente e sono scelti fra le persone dall’Arte, dell’Associazionismo, della Cultura, dello Sport, della Medicina, della Finanza, dell’Economia, della Politica, delle Scienze. Essi devono avere l’approvazione unanime dell’Assemblea.
d. soci ordinari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa presentazione di apposita domanda e conseguente delibera favorevole da parte del Consiglio direttivo, la loro qualità di soci è subordinata all’iscrizione annuale ed al pagamento della quota associativa.
6. La qualità di soci viene a decadere per recesso volontario, decesso, per morosità o indegnità.
7. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e degli scopi che l’Associazione persegue, nonché degli eventuali regolamenti e delibere degli organi sociali. Possono, pertanto, essere espulsi ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo quei soci che abbiano comportamenti contrari ai suddetti obblighi, o siano in mora con il pagamento della quota associativa annuale. In caso di espulsione o recesso la quota associativa versata non verrà, neanche in parte, restituita.
8. In ogni caso i soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione
9. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo l’avvenuto pagamento della quota associativa annuale, e provvede altresì ad annotare le ipotesi di cessazione dalla carica non appena da esso conosciuti o deliberati.
10. I soci onorari sono nominati per un anno, rinnovabile, su proposta del Presidente ed approvazione unanime dell’Assemblea. Gli artisti ospiti delle manifestazioni sono nominati soci onorari per un anno dal Presidente.

Art. 4 – Patrimonio
1. Il patrimonio è costituito:
    *      Dai beni mobili registrati ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
    *      Dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le credenze di bilancio;
    *      Da eventuali erogazioni donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
    *      Dalle quote sociali che non sono trasmissibili o rivalutabili;
    *      Di proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
    *      Dai contributi di Amministrazioni statali e locali, di Enti e di privati;
    *      Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività associativa.

Art. 5 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente Onorario;
  • Il Revisore dei Conti, se nominato dall’Assemblea.

Le cariche all’interno del Consiglio Direttivo sono così composte:

  • Il Presidente;
  • Il Direttore Artistico;
  • Il Vicepresidente;
  • Quattro Consiglieri;
  • Il Segretario (nominato dal Presidente e senza diritto di voto nel Direttivo);
  • Il Tesoriere (nominato dal Presidente e senza diritto di voto nel Direttivo).

Art. 6 – Assemblea
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e compete ad essa:
– Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e se l’Assemblea stessa lo ritiene opportuno nominare il Revisore dei Conti;
– Deliberare il rendiconto economico e finanziario annualmente;
– Approvare il Bilancio Preventivo e la quota sociale annuale.
– Approvare eventuali modifiche dello statuto.
– Deliberare in merito ad altri argomenti proposti dal Consiglio
– Ratificare la nomina di soci onorari.
2. Essa è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno 1/3 degli associati fondatori, benemeriti ed ordinari . Lo è in forma Straordinaria per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.
2/bis Compongono l’Assemblea tutti i soci annotati nel libro soci al momento della sua convocazione ed in regola con la quota annuale, se dovuta.
3. La convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria viene effettuata, con avviso in prima e in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, con avviso scritto indirizzato a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima della riunione medesima. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare forme di pubblicità sostitutive per la convocazione quali affissione all’albo, avvisi sulla stampa, comunicazione diretta o similari purché potenzialmente idonee ad avvertire i soci nei termini di cui al presente articolo.
4. In prima convocazione l’Assemblea delibera con l’intervento della maggioranza assoluta degli associati e a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Tali maggioranze sono necessarie e sufficienti per l’adozione di qualsiasi deliberazione, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione che in ogni caso devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli associati. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato in Assemblea straordinaria che indica la destinazione del patrimonio sociale.
4/bis Per le modifiche dello statuto è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta degli associati, in seconda convocazione la maggioranza dei due terzi dei presenti.
5. I soci fondatori, benemeriti ed ordinari possono farsi rappresentare nelle assemblee da qualunque altro socio con delega scritta ma ogni delegato non potrà rappresentare più di 3 soci. I membri del Direttivo in carica non possono essere titolari di delega di altro socio.

Art. 7 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 6 (sei) mesi all’anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno 2 terzi dei Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato, anche informalmente, mediante avviso ai singoli componenti almeno tre giorni prima della data di riunione. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, non hanno il diritto di voto il Segretario ed il Tesoriere.
4. Nel perseguimento degli intenti e delle finalità dell’Associazione, previsti nell’art. 2, spetta al Consiglio Direttivo:
    *      Eleggere il Presidente entro 15 giorni dalla data delle elezioni del Consiglio stesso da parte dell’Assemblea;
    *      Redigere il rendiconto economico e finanziario;
    *      Deliberare sull’ammissione, la dimissione o le eventuali esclusioni dei soci;
    *      Colmare le eventuali cariche sociali vacanti sino alla Assemblea successiva;
    *      Stabilire annualmente la quota sociale a carico dei soci;
    *      Per il conseguimento degli scopi associativi il Consiglio Direttivo potrà nominare comitati e commissioni composti da almeno tre soci (anche facenti parte del Consiglio stesso), ai quali saranno conferiti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico affidato;
    *      Redigere il regolamento di attenzione delle assemblee elettive e delle votazioni.
5. Il Consiglio direttivo individua la sede dell’Associazone in Provincia di Trieste.

Art. 8 – Il Presidente
1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo fra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Consiglio Direttivo è legale rappresentante dell’Associazione di cui ha la rappresentanza legale di fronte e terzi ed in giudizio.
2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvederà entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Presidente che resterà in carica fino alla formale scadenza del Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente:
    * Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
    * Provvede all’esecuzione delle loro deliberazioni oltre ad espletare funzioni sue proprie di propulsore dell’attività dell’Associazione;
    * Fissa i giorni delle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo, stilando l’ordine del giorno e dirigendo i lavori e le discussioni;
    * Compie atti di ordinaria amministrazione nonché tutti gli atti conservativi riguardanti il patrimonio e le rendite dell’Associazione;
    * Il Presidente, in particolare, ha – tra gli altri – i poteri di: aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di ogni tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l’Associazione detiene rapporti;
    * Nomina e revoca il Segretario ed il Tesoriere e conferisce, inoltre, secondo il proprio giudizio, ma nel rispetto dell’indirizzo dettato dal Consiglio Direttivo, incarichi tecnici organizzativi ed amministrativi.
– Il Presidente può nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c. con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati atti e/o negozi.
– Il Presidente può nominare presidente onorario un socio il quale mantiene il diritto di voto nelle assemblee.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può delegarla per determinati atti, con propria deliberazione, al Direttore artistico, al Vice Presidente o al Segretario.

Art. 9 – Il Direttore artistico e il Vicepresidente
Il Direttore artistico o il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento.

Art. 10 – Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni, assiste alle adunanze degli organi dell’Associazione e cura gli aspetti amministrativi, tecnici ed organizzativi dell’associazione medesima. Risponde dei suoi atti al Consiglio Direttivo.
Tiene ed aggiorna il libro dei soci, della corrispondenza, e l’archivio; provvede alla stesura dei verbali dell’assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; cura i contatti con i soci.

Art. 11 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura i beni ed il patrimonio dell’Associazione in base alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, predispone il bilancio consuntivo, tiene aggiornati i libri contabili provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, opera – con delega del Presidente – nel conto corrente bancario dell’Associazione.

Art. 12 – Il Revisore dei Conti
1. Il Revisore dei Conti, se eletto dall’Assemblea nel proprio seno, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Provvede al controllo finanziario delle attività dell’associazione. Deve presentare annualmente all’assemblea dei soci una relazione sulla situazione finanziaria dell’associazione.

Art. 13 – Sede delle adunanze
Le riunioni degli organi collegiali dell’Associazione saranno tenute in luogo da destinare di volta in volta dal Presidente.

Art. 14 – Scioglimento dell’associazione
L’eventuale scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria, indicando la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 15 – Obblighi nei confronti della Associazione Mozart Italia – Sede Nazionale
L’associazione, pur conservando attività e responsabilità proprie nonché autonomia finanziaria, si propone e si impegna a rispettare, ed a far rispettare ai propri soci, lo statuto, i regolamenti, le procedure, e, in generale, le finalità dell’Associazione Mozart Italia, con sede in Rovereto, seguendone le finalità, gli scopi e gli indirizzi proposti dal relativo Consiglio Direttivo, nonché ad assolvere al proprio obbligo di contribuzione economica alla medesima associazione Mozart Italia nella misura che è stata deliberata dal consiglio direttivo della stessa in data 24 aprile 1999, con la trasformazione di Lire in Euro.
L’Associazione si impegna inoltre a partecipare attivamente alla riunione annuale (così come a tutte quelle che dovessero comunque essere convocate) delle sedi locali dell’Associazione Mozart Italia.

Art. 16 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle vigenti norme del Codice Civile.

(Statuto del 12 dicembre 2011, aggiornato con le modifiche approvate il 24 giugno 2014 e 9 settembre 2016)

 

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